Il DM 37/08 suddivide gli interventi sugli impianti in:
- Installazione
- Ampliamento
- Trasformazione
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
E’ importante inquadrare correttamente il tipo di intervento e come applicare correttamente il DM 37/08 tenendo in considerazione quanto segue:
- La manutenzione ordinaria non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, quindi non servono progetti o DICO;
- La DICO è sempre richiesta (eccetto per la manutenzione ordinaria);
- Il progetto di un professionista è richiesto (se si tratta dei casi in cui è richiesto per la prima installazione) per l’installazione, l’ampliamento o la trasformazione (non per la manutenzione straordinaria).
INSTALLAZIONE
Costruzione di un nuovo impianto o rifacimento completo e radicale.
AMPLIAMENTO
Quando si aggiunge almeno un circuito. Un circuito è la parte dell’impianto protetta da un proprio dispositivo di protezione. Per esempio l’aggiunta di una nuova linea protetta da proprio interruttore automatico per alimentare un cancello, centralina, condizionatore, ecc.
TRASFORMAZIONE
Quando l’impianto elettrico è soggetto ad importanti modifiche dovute a cause come per esempio:
- cambio di destinazione d’uso;
- cambio del sistema di alimentazione;
- aumento di potenza;
- aggiunta impianto di terra (se prima era sprovvisto) con relativi coordinamenti protezioni;
- rifacimento di una porzione dell’impianto (un locale, un reparto, ecc).
MANUTENZIONE ORDINARIA
Operazioni finalizzate a contenere il degrado normale d’uso che non modificano la struttura dell’impianto.
Sono comprese quindi sostituzioni di piccole apparecchiature vecchie o danneggiate come per esempio prese, interruttori, ecc. che abbiano le stesse caratteristiche delle precedenti.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Tutto ciò che non è una nuova installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione ordinaria come per esempio:
- sostituzione di un componente con caratteristiche diverse dalle precedenti;
- aggiunta o spostamento di prese o punti luce esistenti, ecc.
Lo studio elettrotecnico Torelli è disponibile per fornire eventuali chiarimenti o approfondimenti sull’argomento.
Potrebbe interessati: “Quando NON è necessario il progetto impianto elettrico”
Per la redazione degli allegati e degli eventuali progetti sono necessarie specifiche figure come il Responsabile Tecnico o il Progettista abilitato, iscritto in apposito albo.
Buon giorno.
Dopo 8 anni di lavoro dipendente e 3 da artigiano (dal 2001 al 20012) ma ora sono disoccupato; ho il diploma di tecnico installatore elettrico.
Mi occupavo di fondamentalmente di quadristica per automazione (suprattutto nel tessile) ma ho fatto anche impiantistica civile.
Volevo chiedere un’informazione.
Volevo modificare l’impianto di casa mia sita in un condominio in provincia di Como (abitazione realizzata prima del 1990, di circa 95 mq, e di cui non trovo alcuna certificazione o dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico).
Volevo separare l’impianto del garage da quello dell’appartamento (il cui quadretto dispone solo di un differenziale da 30 mA ed un magnetotermico da 20 A; il contatore di casa è tarato per una potenza disponibile di 3kW) e realizzarne uno nuovo nel suddetto garage.
La mia domanda è questa: potrei realizzare i lavori in proprio e poi, previa verifica di tutto l’impianto, farmi rilasciare la certificazione delle modifiche avvenute? Eventualmente potrei realizzare l’impianto SOTTO LA SUPERVISIONE di un tecnico abilitato? O è necessario che mi astenga totalmente dal mettere mano all’impianto e lo faccia fare solo ad un’impresa qualificata? Ed un eventuale progetto per l’impianto lo potrei redigere io in base alle mie esigenze e nel rispetto delle norme di sicurezza attuali e poi farlo realizzare da azienda qualificata dopo che quest’ultima ne abbia verificato la rispondenza alle norme?
Grazie per l’attenzione. Buona giornata e buon lavoro.
Se non è iscritto alla Camera di commercio e non ha i requisiti non può svolgere mansioni da installatore e se non è iscritto ad un Albo Professionale con specializzazione in elettrotecnica non può fare il progettista. Deve astenersi totalmente e chiamare una impresa qualificata. Nel suo caso non serve il progetto redatto da professionista abilitato.
buon giorno,
una domanda che potrà essere banale ma: quanti punti presa o punti luce o punti rete si posso aggiungere all’impianto esistente ed essere considerata manutenzione straordinaria e non ampliamento?
grazie
L’ampliamento si ha quando si aggiunge almeno un circuito. Se aggiungo solo prese o punti luce su un circuito esistente è manutenzione straordinaria. Ovvio che se aggiungo per esempio nuovi punti luce la potenza complessiva deve essere supportata dal circuito esistente. Attenzione che l’entità della modifica non diventi trasformazione.
Ok, e in caso di manutenzione straordinaria bisogna sempre rilasciare DI.CO e aggiornare il progetto esistente? Lei come consiglia di fare?
Grazie e buona giornata
La DI.CO è obbligatoria, aggiornare il progetto è consigliabile.
Impianto elettrico esistente dal 2017 con destinazione d’uso dell’attività, oggi chi ha comprato lo ha fatto senza DICO e progetto poiché smarrita e/o mai esistita. Impianto soggetto a progetto, la destinazione d’uso oggi è diversa ” magazzino deposito” . In questo caso oggi si può fare un intervento di manutenzione straordinaria e magari realizzare un progetto/ rilievo dell’impianto così com’è? anche perché l’impianto è in buone condizioni. Grazie
E’ possibile eseguire un intervento di manutenzione straordinario sull’impianto elettrico esistente senza avere la DICO e il progetto originale, a condizione che l’impianto sia in buone condizioni e che sia stata effettuata una verifica della conformità alla normativa vigente (ovvero redazione di una DIRI). Tuttavia, in caso di modifica della destinazione d’uso dell’edificio, si consiglia di realizzare un nuovo progetto e un nuovo rilievo dell’impianto per adeguarlo alle nuove esigenze e garantire la sicurezza degli utenti. Inoltre, per l’intervento eseguito deve essere rilasciata relativa DICO.
Salve,
mi trovo a dover far ampliare un impianto elettrico industriale, realizzato fra il 1990 e il 2008, con DICO smarrita (non si riesce a recuperare neanche il nome della ditta che a suo tempo ha rilasciato la DICO e la data del rilascio). La domanda è la seguente.
Dovendo la ditta che realizzerà l’ampliamento allegare obbligatoriamente, al modello DICO: il “riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti”, prima di procedere con i lavori di ampliamento devo far fare una DIRI sull’impianto esistente oppure la stessa impresa che amplierà l’impianto può fare la DICO sulla parte ampliata e la DIRI sull’impianto esistente, contestualmente all’emissione della DICO sull’ampliamento?
Grazie
Saluti
Per la porzione di impianto esistente privo di documentazioni dovrà far redarre la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti.
Nel caso in cui la ditta che realizzerà l’impianto non abbia al suo interno una figura con i requisiti sopra descritti non potrà rilasciare la DIRI.
L’impresa potrà rilasciare la DIRI solamente per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Salve, in quale categoria di intervento si può inserire un lavoro di sostituzione completa degli elementi di un impianto elettrico anni ’80 consistente in sfilaggio di vecchi fili elettrici e rinfilaggio nei corrugati originali sottotraccia, sostituzione di punti prese e interruttori e sostituzione della centralina con lo stesso numero di circuiti originari, aggiungendo alcuni punti presa in più?
Direi che l’intervento descritto è da configurarsi come nuova installazione anche se si recuperano le tubazioni esistenti.
La ringrazio per la celere risposta e Le chiedo un ulteriore chiarimento.
Classificando l’intervento come “nuova installazione”, sono obbligato a seguire le disposizioni normative attuali (norma CEI 64-08) oppure posso mantenere la struttura dell’impianto anni ’80 (circuiti e canaline) ammodernando tutte le componenti elettriche?
Preciso che il quesito scaturisce da ragioni puramente economiche, ovvero essendo il budget a disposizione molto limitato per ottenere un impianto certificato, non ho la possibilità di prevedere tutte le dotazioni impiantistiche richieste dal livello 1 per un appartamento da 100mq (incremento di punti prese, prese TV e dati per ogni locale, illuminazione d’emergenza, numero di circuiti in più, ecc…). Ove fattibile, nel caso di impianto anni ’80 ammodernato, posso redigere la DIRI?
Resto a disposizione per eventuali suggerimenti.
Ovviamente trattandosi di “impianto nuovo” non ci sono deroghe alla sicurezza e l’impianto deve essere realizzato in conformità alla legislazione vigente. Nulla vieta di recuperare, anche solo parzialmente le vecchie tubazioni o porzioni di impianto, purchè abbiano requisiti accettabili e minimi di sicurezza. Per quanto riguarda i requisiti di sicurezza sono inderogabili, mentre le prestazioni dell’impianto (numero di prese), se il committente acconsente, sono derogabili (parere personale). La norma richiede un livello minimo di prestazioni affinchè possa essere considerato a regola d’arte sia per la sicurezza che per le prestazioni. Le prestazioni dell’impianto non sono obbligatorie per legge contro la volontà del committente, mentre le prescrizioni di sicurezza sono obbligatorie. Se ci sono porzioni di impianto già adeguate negli anni ’80, questi possono essere mantenuti. Una DIRI dell’alloggio che faccia riferimento alle DICO parziali relative alle porzioni di impianto ricostruito, potrebbe andar bene.
Salve, le pongo un quesito. Se io vado ad aggiungere due prese di corrente prolungando i cavi da una presa già esistente, ma quindi restando all’interno dello stesso circuito è da considerare manutenzione straordinaria? Devo quindi farmi rilasciare DICO perché ho ampliato l’impianto?
Grazie
Esatto!
Grazie per l’immediata risposta! Forse può aiutarmi ulteriormente, in caso io fossi in locazione e avessi appunto eseguito il lavoro di cui dicevo sopra (aggiunto due prese al circuito), come può l’elettricista che ha eseguito quest’ultimo lavoro rilasciare una DiCo che certifica l’ultimo ampliamento ma anche il resto dell’impianto? Devo avere per le mani anche la precedente DiCo?
Grazie!!
Ovviamente l’elettricista che ha realizzato il lavoro deve dichiarare solo ciò che ha fatto. Attenzione però che per poter dichiarare che la modifica apportata è conforme, deve accertare di essersi allacciato su un impianto a norma e quindi dotato di DICO, della quale deve riportarne riferimento sulla sua dichiarazione.
Quando si utilizzano locali non di proprietà è sempre opportuno farsi dare copia della DICO.
sul modulo DI CO è possibile mettere impianto inteso in due tipologie, per esempio ampliamento e manutenzione straordinaria, descrivendo le opere eseguite effettivamente ( aggiunti circuiti di illuminazione di sicurezza e aggiunto nuovi punti luce derivati da esistenti?
ringrazio anticipatamente
saluti
Oltre al modello ministeriale, la DICO è composta da alcuni allegati obbligatori ed altri facoltativi. Tra gli allegati obbligatori c’è la “relazione tipologia materiali” che può essere sviluppata sotto forma di relazione descrittiva, eventualmente corredata di foto, schemi e quant’altro necessario per definire con precisione i limiti dell’intervento e di conseguenza i limiti delle responsabilità.
buon giorno
mi scusi mi sono espresso male nella domanda, volevo sapere se sullo stesso modulo di DICO sia possibile mettere la crocetta in due tipologie di impianti, ossia ampliamento e manutenzione straordinaria per esempio.
Premesso che si tratta di una mia personale interpretazione direi che è possibile crocettare più tipologie di impianti: nuovo impianto/trasformazione/ampliamento/manutenzione straordinaria in quanto in interventi più strutturati è possibile avere tipologie di impianto differenziati e sarebbe assurdo fare due DICO per lo stesso lavoro.
Anche dal punto di vista “tipografico” direi che è fattibile spuntare più caselle in quanto sono rappresentate delle caselle di controllo e non dei pulsanti di opzione.
Le caselle di controllo (quadretto) sono indicate per i moduli con opzioni multiple. I pulsanti di opzione (pallino) sono più indicati quando l’utente ha una sola scelta disponibile.
Buonasera, complimenti per il blog molto chiaro.
Sono un architetto e mi trovo a fare una sanatoria con un adeguamento igienico-sanitario su un locale produttivo di circa 285mq. Nello specifico devo aggiungere un bagno e un antibagno. L’unità immobiliare è stata realizzata negli anni 60, così come gli impianti e non è mai stata modificata se non per aggiungere qualche punto luce o presa. Le ultime modifiche sono state fatte nel 1988. Nell’immediato futuro dovrà essere fatto un frazionamento in due unità ad uso commerciale di superficie inferiore a 200mq ciascuna. Durante le opere di frazionamento verranno completati tutti gli adeguamenti compresa la separazione degli impianti e la messa a norma.
1) Ai fini dell’attuale sanatoria e realizzazione del bagno devo redigere il progetto ai sensi della 37/08? Se si come architetto posso firmarlo?
2) Se serve il progetto lo devo fare riferito al solo bagno e antibagno, giusto? E’ corretto non rifare il progetto di tutto il locale?
Grazie
La ringrazio per i complimenti e per aver condiviso i dettagli del suo caso. Di seguito cercherò di rispondere ai suoi quesiti nel modo più chiaro possibile.
1. Progetto ai sensi del DM 37/08 e firma come architetto
Sì, per l’aggiunta del bagno e antibagno è necessario redigere il progetto ai sensi del DM 37/08, che disciplina la sicurezza degli impianti negli edifici. In particolare, l’articolo 5 del DM 37/08 richiede la progettazione da parte di un professionista abilitato per:
• Impianti superiori a determinate dimensioni/potenza.
• Locali che coinvolgono specifici requisiti igienico-sanitari.
Tuttavia, gli architetti possono firmare il progetto solo se abilitati per gli impianti, come da DPR 328/01. In genere, la progettazione degli impianti elettrici spetta agli ingegneri o ai periti industriali iscritti all’albo, ma in ambiti limitati può essere redatta anche da architetti, ad esempio quando strettamente connessa a interventi architettonici.
2. Progetto per bagno e antibagno
È corretto limitare il progetto agli interventi che modificheranno l’impianto elettrico esistente, ossia al bagno e antibagno. Secondo la norma CEI 64-8 (che regola gli impianti elettrici a bassa tensione), la progettazione riguarda solo le modifiche sostanziali o trasformazioni radicali dell’impianto esistente. Non è necessario rivedere l’intero impianto del locale produttivo se il progetto attuale è solo per il bagno.
3. Sanatoria e futuro frazionamento
Il frazionamento e gli adeguamenti futuri (come la separazione degli impianti) potranno essere gestiti separatamente. È sufficiente certificare gli interventi attuali per ottenere la sanatoria. Gli impianti saranno resi conformi completamente in occasione del frazionamento, come previsto dal DM 37/08.
Tuttavia, tenga presente che:
• Separazione degli impianti: Quando si procederà al frazionamento futuro, sarà necessario redigere un progetto più ampio, che includerà anche la separazione e l’adeguamento di tutti gli impianti.
• Dichiarazione di conformità (DiCo): Per il bagno e l’antibagno dovrà comunque essere rilasciata una Dichiarazione di Conformità da parte dell’installatore degli impianti, che attesterà il rispetto della normativa.
Conclusione
Si consiglia di consultare un perito o ingegnere elettrico se l’intervento va oltre le sue competenze, specialmente per quanto riguarda la certificazione degli impianti. Se ha ulteriori dettagli da condividere, sarò felice di approfondire.
Buongiorno,
La ringrazio molto per le informazioni.
Avrei un’ulteriore domanda: si potrebbe considerare l’intervento del bagno e antibagno come manutenzione straordinaria dell’impianto? Visto che non verrà creato un nuovo circuito ma si aggiungeranno solo due punti luce, qualche interruttore e alimentazione dell’aspirazione meccanica?
Grazie
Grazie per il suo nuovo quesito, che consente di approfondire il tema.
Sì, l’intervento che descrive potrebbe rientrare nella manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico, in quanto:
1. Non si crea un nuovo circuito: l’aggiunta di due punti luce, alcuni interruttori e l’alimentazione per l’aspirazione meccanica non rappresenta una modifica strutturale dell’impianto esistente, ma un’integrazione.
2. Modifica parziale e localizzata: gli interventi riguardano solo una parte specifica dell’impianto esistente, ovvero quella relativa al bagno e antibagno.
L’intervento per il bagno e antibagno, così come descritto, può essere considerato manutenzione straordinaria dell’impianto. Tuttavia, è necessario rispettare i requisiti normativi minimi (ad esempio, ottenere la Dichiarazione di Conformità) per garantire che l’impianto sia a norma dopo le modifiche.
Vedi anche https://www.torellistudio.com/studio/tag/dm-3708/