Quando NON è richiesto il progetto impianto elettrico 41


Una delle domande più frequenti è sempre se il DM 37/08 richiede l’obbligo di progetto oppure se il caso in questione ne è esente.

Studio Torelli
Quando non è necessario progetto impianto elettrico

Oltre alle casistiche definite nell’articolo 5 del DM 37/08 esistono casi in cui il progetto di un impianto elettrico non è richiesto, nè da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche nè dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

I casi sono i seguenti:

  • Cantieri edili;
  • Installazione di elettrodomestici, ascensori, porte o cancelli automatici;
  • Interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria.

Attenzione però che nel caso di cancelli automatici, condizionatori, ascensori, ecc. fa eccezione la linea di alimentazione che deve invece essere progettata.


Studio elettrotecnico Torelli ss

Lo studio è disponibile per fornire eventuali chiarimenti o approfondimenti sull’argomento

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DM 37/08 | Normative

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41 commenti su “Quando NON è richiesto il progetto impianto elettrico

  • Caterina Gerolimetto

    Buongiorno,
    nella redazione di un progetto definitivo pubblico, nel caso specifico un ponte pedonale di 40m, è necessario far redigere il progetto dell’impianto di illuminazione (led integrati ai montanti) da un professionista o basta la certificazione di conformità dell’impresa che lo installerà?
    Perché il DM 37/08 fornisce specifiche solo per quanto riguarda spazi interni, mentre non trovo normative per quanto riguarda gli spazi esterni.
    Grazie, cordiali saluti

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      Trattandosi di impianti totalmente all’esterno non ricade sotto alcun obbligo previsto del DM 37/08.
      Esistono però altre normative di settore che forniscono indicazioni sia sulle modalità costruttive che sulle caratteristiche illuminotecniche che tali apparecchi di illuminazione devono avere. Consiglio pertanto di contattarci direttamente (https://www.torellistudio.com/studio/contatti/) per valutare nel dettaglio le richieste espresse dalle norme CEI, UNI e Leggi Regionali specifiche ed a cui è obbligatorio attenersi.

  • Ferdinando

    Buongiorno, sono un istallatore di sistemi TVCC, allarmi , e di reti lan la mia domanda è se quando alimento un sistema di sicurezza tipo centralina, dvr, tvcc o router dopo che ho installato un magneto termico nelle vicinanze devo fare fare un progetto se il locale supera i 400 mq oppure se si tratta di un locale commerciale? da premettere che intervengo sempre dopo l’installazione dell’impianto elettrico.
    Grazie

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      Un impianto elettrico inizia immediatamente a valle del contatore e termina sui morsetti dell’utilizzatore se fisso (centralina, condizionatore, cancello, ecc.) o sulla presa, pertanto nel momento in cui installa una protezione con relativa linea effettua a tutti gli effetti una installazione/ampliamento/trasformazione dell’impianto elettrico ed in quanto tale deve essere progettata e si deve rilasciare la DICO.
      Vedere anche https://www.torellistudio.com/studio/2016/08/05/dm-3708-significato-e-tipologie-degli-interventi-sullimpianto-elettrico/

      • ferdinando

        Grazie, allora devo fare la dichiarazione di conformità per la modifica all’impianto esistente e poi per la nuova installazione quella inerente all’impianto di allarme -video o rete rilascio una seconda dichiarazione ?
        posso farne una sola per tutte e due le cose ?

        • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

          Oltre alla DICO deve allegare il progetto (se si tratta di impianto soggetto all’obbligo). Può firmare la DICO solo se ha le abilitazioni per la tipologia di lavoro che deve eseguire. Una unica DICO può andar bene, magari dettagliando sulla relazione tipologie materiali (allegato obbligatorio) cosa è compreso e cosa è escluso.

  • paolo

    buon giorno sono un istallatore elettrico ,
    un mio cliente mi chiede la conformita dell’impianto da me realizzato ,io chiedo che ci vuole il progettoperche la casa a una sola utenza elettrica di potenza 6 kw ma di superficie totale superiore ai 400 m2 ,risposta del cliente : l’impianto realizzato nei locali attuali e fini ti è un totale di circa 389 m2 e quindi è parziale al momento intende abitare solo questi gli altri verranno finiti più avanti .
    la mia domanda da chi devo far dichiarare la superficie calpestabile?
    un suo perito a fatto un sopraluogo e dichiara con relativa lettera che la superficie no supera i 400m2 e che l’utenza non va oltre i 6 kw
    ma non vuole firmare la sua dichiarazione affermando che è valida lo stesso lui la sempre presentate cosi.
    cosa devo fare?in attesa di risentirvi cordialmente vi saluto
    godi paolo.

  • Piergiorgio Marchi

    Buongiorno,
    devo eseguire un intervento di “manutenzione straordinaria” (art.3 comma 1, lettera b) del T.U. edilizia DPR n.380/2001; ho già fatto la SCIA col Comune) su un immobile abitativo (unità residenziale di testa in residence) costurito negli anni ’80. L’impianto elettrico in sostanza verrà rifatto poichè vorrei metterlo domotico. Occorre il progetto anche se l’edificio era già esistente, regolarmente accatastato e in passato già dotato di utenza elettrica? e se si, in quali casi mi occorrerà domani mi potranno richiedere di esibire il progetto? per utenze con potenza impegnata superiore ai 6KW o anche pari a 6 kw? e per il limite di 400 metri quadri di superficie come si calcola?
    Ringrazio anticipatamente per il vostro cortese aiuto
    Cordialità

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      Nel caso specifico l’impianto elettrico è da rifare e quindi totalmente nuovo. L’obbligo di progetto c’è sempre. Se supera i 6kW e/o i 400mq il progetto deve essere redatto da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, altrimenti dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
      Il fatto che l’edificio sia già esistente da molti anni non è influente, l’impianto è nuovo ed è soggetto agli obblighi normativi.
      Il problema non è chi richiederà i documenti, bensì quali sono gli obblighi e prescrizioni normative. Se c’è l’obbligo del progetto e delle DICO deve essere rispettato.
      Vedere articolo https://www.torellistudio.com/studio/2012/03/21/dm-37-08-progetto/ e successivi commenti.

  • tony

    Buongiorno, sono un installatore ho avuto l’incarico in occasione di una manutenzione straordinaria alle pareti esterne presso un condominio di n 6 appartamenti, di eliminare il vecchio impianto di messa terra tutto esterno con tubo in pvc, con nuova canalizzazione sottotraccia e logicamente sostituzione del cavo con uno nuovo da 16 mmq giallo verde, abbiamo seguito il vecchio percorso per inserire in ogni poggiolo una scatola di derivazione dove ogni utente potrà collegarsi al montante con il circuito di messa a terra del proprio impianto privato, sono stati eseguiti 2 montanti che fanno capo a due dispersori di mt 1,5 interconnessi tra di loro con cavo sempre da 16 mmq interrato con cavidotto, in pratica abbiamo creato una U con 3 scatole di derivazione ogni montante totale 6,
    Nel caso specifico, serve la semplice dichiarazione di conformità?
    grazie e saluti

      • tony

        Grazie mille della risposta,
        aggiungo
        siccome tale intervento e nato frettolosamente in concomitanza di esigenze di restauro pareti, siamo stati incaricati di intervenire solamente nella parte dei montanti esterni, dove non vi era traccia di collegamenti ai circuiti interni dell’impianto elettrico comune, ma solamente qualche collegamento e non tutti, di circuiti di messa a terra degli appartamenti,pertanto non essendo incaricato di approfondire ed ispezionare il resto dell’impianto delle parti comuni, sulla DICO mi consiglia di specificare bene che si certifica solamente la parte eseguita rimandando all’amministratore responsabilità e competenza dei controlli al resto dell’ impianto? grazie saluti

        • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

          A propria tutela consiglio sempre di investire qualche minuto in più per compilare in modo corretto e completo la DICO, eventualmente allegando schemi, relazioni e foto di quanto realizzato in modo tale da poter sempre dimostrare di aver adempiuto correttamente all’oggetto dell’incarico. Avendo comunque messo mano o apportato modifiche su un impianto esistente consiglio comunque di verificare che non ci siano situazioni gravi, segnalando eventualmente, con lettera all’amministratore, che gli impianti non risultano a norma. Sarà poi compito dell’amministratore estendere l’incarico oppure assumersi le responsabilità.

  • Antonello Manno

    Salve. Vorrei cortesemente chiedervi una delucidazione.Non mi è chiaro se ho l’obbligo di presentazione del progetto dell’impianto elettrico sul rifacimento di na piazza o se basta la dichiarazione di conformità dell’istallatore.
    Il progetto prevede oltre al rifacimento della pavimentazione anche la ricollocazione in una nuova posizione di 10 lampioni esistenti di potenza circa 150-200watt cadauno e nella collocazione di tre torrette a scomparsa con prese da 230v e 400v per l’alimentazione di utenze quali palchi per musica, fiere e sagre.
    Cosa dice la norma a riguardo? Opero in Calabria. Grazie

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      Il Decreto DM 37/08 non si applica agli impianti di illuminazione pubblica perchè completamente all’esterno, quindi non è richiesto il progetto, la dichiarazione di conformità e il lavoro può essere eseguito da imprese non abilitate dal DM 37/08.
      Va detto però che gli impianti di illuminazione pubblica sono soggetti a normative specifiche come la UNI 11248, leggi regionali contro l’inquinamento luminoso ed efficienza energetica, norme CEI 64-8, ecc. e pertanto devono essere rispettate e certificate le rispondenze a tali requisiti. Chi può farlo se non un progettista che imposta i giusti parametri e da le direttive su come relizzare un impianto a regola d’arte? La DICO è prevista solo dal DM 37/08, quindi nel caso specifico non è richiesta. Consiglio però di farsi rilasciare dall’installatore comunque una Dichiarazione di corretta installazione.
      Infine consiglierei di far valutare ad un professionista “esperto” la possibilità di utilizzare lampade meno energivore o colonnine prese gestibili con sistemi tipo https://thor.tools/ che permettono una gestione semplice ed economica, senza vincoli di prodotti o monomarche.

      • Antonello Manno

        Grazie mille. Il problema Delle lampade non si pone in quanto c’è un riutilizzo Delle stesse in quanto i lampioni saranno riutilizzati. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità e di corretta installazione sarà mia premura richiederla alle ditte istallatrici. Naturalmente la scelta Delle colonnine sarà fatta con cura. Il mio problema era sulla progettazione dell’impianto in se’. Grazie ancora

  • Franco Longarini

    Buonasera,
    gentilmente sono a chiedere se è obbligatorio il progetto di un impianto elettrico in una serra ad uso didattico di superficie lorda mq.200
    Saluti
    Franco Longarini

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      Trattandosi di uso didattico ricade nel caso di impianti “relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, … aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq”, pertanto il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste.
      Aggiungo inoltre che si deve considerare nei limiti di potenza elettrica o superficie tutto ciò che è compreso nell’impianto sotteso al contatore di Energia, pertanto se ci sono altre strutture allacciate sotto lo stesso contatore rientrano anche nell’obbligo di progetto e contribuiscono nella valutazione dei limiti sopra definiti.

  • luigi

    vi seguo da un po’ ma non mi è chiaro un punto…devo installare nel condominio un autoclave piccola dimensione diciamo 1000 litri), in un luogo chiuso, devo applicare le regole del dm 37 quindi nominando tecnico, rilascio dichiarazione, deposito comune ecc oppure no?
    Preciso che l’impianto elettrico dell’autoclave andrebbe ad “appoggiarsi” a quello dell’ascensore e quindi un ingegnere mi ha spiegato che in tal caso per rilasciare la dichiarazione di conformità per l’autoclave dovrebbe verificare tutti gli impianti elettrici condominiali (con sostituzione di cavi ,interruttori ecc.) il che comporterebbe un costo assai piu’ elevato rispetto all’ipotesi in cui l’autoclave sia completamente disgiunto dagli altri impianti elettrici (ma in questo caso dovrei sottoscrivere una nuova utenza elettrica) mi chiarite le idee? grazie

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      Innanzitutto ringraziamo per l’interesse espresso nei confronti del nostro blog, ci fa piacere vedere un interesse così ampio su argomenti solitamente spinosi ed ostici.
      Non avendo una chiara immagine della situazione esistente mi limito a fornire una interpretazione generica, riservandomi di poter fornire informazioni più dettagliate a seguito di indagine più approfondita.
      Ovviamente se allaccia la nuova utenza o porzione di impianto ad un impianto esistente soggetto ad obbligo di progettazione da parte di tecnico abilitato, tale obbligatorietà si ripercuote anche sul nuovo impianto.
      La DICO si riferisce al lavoro svolto, o intervento eseguito, che deve essere specificato nella DICO. Il lavoro svolto dipende dall’incarico ricevuto dal committente e può essere anche solo parziale. Chi esegue il lavoro deve però cambiare sull’impianto esistente ciò che serve affinchè il lavoro, oggetto di incarico, sia eseguito a regola d’arte.
      Consiglio quindi di segnalare al committente le difformità rilevate quando ne viene a conoscenza anche se durante i lavori.
      Un impianto elettrico, per essere in regola, deve avere la DICO relativa all’impianto nuovo o ai successivi ampliamenti, trasformazioni e interventi di manutenzione straordinaria.

  • M.A

    salve volevo sapere se un impianto elettrico di tipo commerciale con le canaline è considerato anche per le abitazioni o deve essere sotto traccia e se fino a 6 k(anche se sul contratto scrive poco di più va fatto il progetto e depositato in comune?
    anche per un impioanto controllabile a canaline esiste tutta questa burocrazia?
    Saluti a presto

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      La tipologia costruttiva dell’impianto (tubazione incassata o canalina esterna) non influisce sulla applicazione del DM37/08. Le discriminanti sono superficie, potenza o se si tratta di attività particolari soggette a normativa specifica.

      • M.A

        grazie moltissime almeno se vorrò risparmiare e senza impegnare casa con lavori invasivi,infatti ho saputo che vi è una differenza notevole di costi,visto che per l’interno ci vuole il muratore.
        Grazie per la risposta e auguri di buon natale.

      • M.A

        un ulteriore chiarimento e non voglio apparire di approfittarne,nel caso avessi ancora domande la contatterò,un nuovo impianto che non superi i 6 kw in una casa vecchia di 40 anni,e fatto in canaline va sempre depositata al comune oppure basta richiedere la conformità?da quel che ho saputo è un impianto controllabile a vista e vi è forse meno burocrazia?

        • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

          Gli impianti costruiti dopo il 1990 sono soggetti alla Legge 46/90 e quindi devono avere la Dichiarazione di Conformità (DICO). Gli impianti costruiti dopo il 2008 sono soggetti al DM 37/08 e come per la Legge 46/90 devono avere la DICO, ma per gli impianti costruiti prima del 2008 privi di DICO c’è la possibilità di richiedere a tecnico abilitato il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza (DIRI), ovviamente se gli impianti sono costruiti a regola d’arte. Tipologie costruttive dell’impianto, potenza e dimensioni dell’impianto sono ininfluenti.
          Infine, sulla base del comma 2, art. 9 del DL 5/12 l’installatore non è più tenuto ad inviare la DICO allo sportello unico purchè ne conservi copia presso la propria sede con possibilità di esibirla in caso di controlli. Resta fermo l’obbligo per il cliente (e non per l’impresa installatrice) di presentare copia della DICO allo sportello unico del Comune per un impianto realizzato in un nuovo edificio che non ha l’agibilità o al Distributore nel caso di allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica.

  • Claudio Sanna

    Salve , nel mio appartamento di 60 mq. ho ristrutturato bagno e cucina e dall’elettricista ho fatto modificare l’impianto elettrico gia esistente ed a norma facendo installare una linea a parte FM. per bagno e cucina con un interruttore a parte nel quadro elettrico, cosa dovrei fare per mettermi in regola con la modifica fatta?

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      Il DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Se l’impianto è completamente all’esterno non si applica il DM 37/08. Il progetto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche non è obbligatorio (salvo che l’impianto non sia a servizio di strutture con superficie superiore a 200mq.

  • Rosario Iossa

    Salve volevo sapere se un impianto di addobbi natalizi, effettuato per conto dell’amministrazione comunale, istallato nei giardini pubblici, svillupatosi per circa 450 mt ed alimentato dal contatore elettrico dello stesso impianto di pubblica illuminazione, con potenza di 10 kw……ha bisogno di progetto e di dichiarazione di conformità Grazie

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      Le luminarie non costituiscono un impianto elettrico e sono assimilabili ad un apparecchio elettrico soggetto alla norma CEI EN 60598-2-20 (CEI 34-37) “Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni particolari. Catene luminose”.
      L’impianto di addobbi natalizi non rientra pertanto nel campo di applicazione del DM 37/08, non occorre il progetto o la DICO. Fanno ovviamente eccezione gli interventi effettuati sull’impianto elettrico necessari per alimentare le luminarie, in questo caso soggetto al DM 37/08.
      E’ consigliabile richiedere/rilasciare sempre una “Dichiarazione di corretta installazione” (attestante la posa a regola d’arte, ovvero l’idoneità dell’amarro sui pali, l’altezza dalla strada, il rispetto delle distanze dalle linee aeree, ecc.) con relativa documentazione attestante la conformità alla norma CEI EN 60598-2-20 e la presenza delle certificazioni IMQ e CE dei prodotti installati.

  • massimo

    Salve,
    nel caso in cui un centro estetico aperto dal1998 decida da una certa data in poi di impiegare nella propria attività degli apparecchi elettromeccanici con parti applicate, è obbligato a far verificare il proprio impianto elettrico da un progettista per l’adozione di eventuali adeguamenti?
    Grazie

  • Mario

    Buongiorno, sa da un unità abitativa in un condominio, si ricavano due appartamenti con un unico ingresso ma poi divisi all’interno. Facendo due impianti distinti con due montanti ma a monte un unico contatore da 9kw è obbligatorio il progetto se i singoli appartamenti sono predisposti per una potenza massima di 6kw cad.?
    Grazie

  • Stefano

    Buondì

    Abbiamo un dubbio riguardo alla necessità o meno di eseguire il progetto nel caso in cui il committente ci chieda di inserire un contatore a quadro su un circuito già esistente. L’impianto non verrebbe modificato nè ampliato, però non so se si possa parlare prettamente di manutenzione straordinaria, in quanto il componente che stiamo inserendo è aggiuntivo rispetto alla condizione precedente.
    Grazie

  • Giorgio

    Buongiorno ingegnere, sono proprietario di un fondo per uso commerciale di 250 mq. alimentato in trifase con potenza maggiore di 6kw, il cui impianto elettrico fu installato nel 1987 da mio nonno, da cui ho ereditato il tutto nel 1989. Possiede un quadro elettrico in metallo con una marea di interruttori magnetotermici, è sezionato, con diversi interruttori differenziali, l’impianto è sfilabile, parte su passerelle parte incassato, fatto seriamente secondo le regole in vigore a quel tempo, che non ha mai dato nessun problema di funzionamento. Possiedo una dichiarazione di conformità per impianto TRASFORMATO, in quanto furono aggiunte di recente diverse luci e prese, ma che non fa cenno all’installazione nel 2015 di un impianto di condizionamento con macchina esterna e split a soffitto, di cui non possiedo però la dichiarazione di conformità: di questo impianto nel complesso non ho mai avuto nessun progetto. Per un tale impianto la legge richiede che faccia un progetto, o è sufficiente una Dichiarazione di Rispondenza? La Di.Co. in mio possesso è valida? Grazie.

    • Alessandro Torelli L'autore dell'articolo

      1. Validità della Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)
      La Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) è valida per gli interventi effettuati nel 2015 se completa e corretta. Secondo il DM 37/08, la Di.Co. deve includere:
      • Descrizione dettagliata degli interventi realizzati.
      • Riferimento al progetto (se richiesto dalla normativa). Nel caso in oggetto sussiste l’obbligo di progetto.
      • Dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti secondo la normativa vigente.
      Tuttavia, la sua Di.Co. non fa menzione dell’impianto di condizionamento installato nel 2015, per il quale, in assenza di una specifica Di.Co., è necessario farne fare una nuova.
      2. Necessità di un progetto
      La normativa vigente, in particolare il DM 37/08, richiede un progetto per:
      • Impianti alimentati in trifase con potenza maggiore di 6 kW.
      • Superfici commerciali superiori a 200 mq.
      Nel suo caso:
      • L’impianto originale potrebbe non richiedere un nuovo progetto (in quanto antecedente alla Legge 46/90) se è rimasto invariato.
      • L’installazione del sistema di condizionamento nel 2015, se non accompagnata da un progetto o da una certificazione idonea, potrebbe richiederlo ora in base all’uso dell’immobile e alla normativa vigente.
      3. Quando serve la Di.Ri.
      La Dichiarazione di Rispondenza è una soluzione accettabile solo per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 37/08). Nel suo caso, il sistema di condizionamento è stato installato nel 2015, quindi non può essere coperto da una Di.Ri.
      In questo caso, è necessaria una nuova Di.Co. da parte dell’installatore o la verifica e certificazione dell’impianto da parte di un professionista abilitato.
      La Di.Ri. può essere redatta da un professionista abilitato (con almeno 5 anni di esperienza), purché l’impianto sia conforme alle norme vigenti al momento della sua installazione.
      4. Azioni consigliate
      Per regolarizzare la situazione:
      1. Verifichi la Di.Co. esistente: Assicurarsi che copra tutti gli interventi dichiarati (compresa la sezione trasformata). Se incompleta, contatti l’installatore originale per un’integrazione o una nuova dichiarazione.
      2. Richieda una Di.Ri. per gli elementi non documentati dell’impianto pre-2008.
      3. Faccia verificare l’impianto di condizionamento da un professionista abilitato, che potrà rilasciare una nuova Di.Co. per la parte non certificata del sistema.
      Queste operazioni garantiscono la conformità dell’impianto sia sotto il profilo legale che per la sicurezza. Se ha bisogno di ulteriori dettagli o assistenza, non esiti a chiedere!