Con la legge 221/2012 entrata in vigore il 19 dicembre 2012 sono stati espressi gli obblighi delle amministrazioni comunali in merito alle convenzioni illuminazione pubblica.
In particolare si citano alcuni punti fondamentali:
- Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, apposita relazione prevista dalla Legge.
- Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2020.
In questo caso la questione si pone per le convenzioni con la società proprietaria degli impianti di illuminazione pubblica. TALI CONVENZIONI DECADONO TUTTE secondo le indicazioni di legge sopra e di condizione come illustrato sotto.
I contratti NON conformi sono contratti che contengono in se, condizioni come l’affidamento diretto con la illegittimità del tacito rinnovo che è stata cancellata con apposite leggi e relativamente alla direttiva europea con disposto del TFU (trattato sul funzionamento della unione ). Altra condizione è il mancato rispetto relativo all’importo economico della manutenzione il quale, come prevedeva la Legge, NON DOVEVA ESSERE SUPERIORE al valore medio regionale, circa 20 euro a punto luce (vedi valori confermati dai bandi Consip).
E’ evidente che le amministrazioni comunali dovranno ottemperare i disposti previsti dalla legge solo diventando proprietari degli impianti, E NON rinegoziando nuovi contratti in quanto si ricadrebbe nella illegittimità indicata dalle DIRETTIVE EUROPEE.
I contratti devono essere esperiti mediante metodo competitivo ad evidenza pubblica.
Note sulla acquisizione degli impianti
La questione è stata segnalata da alcuni comuni che si sono trovati l’opposizione formale e sostanziale del revisore dei conti il quale ha considerato non corretta l’acquisizione degli impianti sulla base di un atto di compravendita (formula pretesa da parte della società terza) per la cessione degli impianti. Tali posizioni sono state giustificate dal fatto che i conti economici presentati dalla società terza erano dati definiti da una loro valutazione inverificabile ed assolutamente non giustificata dalla mancata presentazione delle relative prove documentali sui valori, investimenti ecc. Inoltre l’atto di compravendita era viziato dalla dichiarata valutazione della società terza che gli impianti erano a norma e regolarmente mantenuti (mancata prova della reale condizione degli impianti). In altre parole si acquistava una macchina usata e le conseguenze di parti mancanti o rotture erano a carico dell’ignaro acquirente. Ed una amministrazione comunale non può effettuare tale operazione in quanto procurerebbe un dolo ed un danno erariale.
Lo “studio elettrotecnico Torelli” avvalendosi di collaboratori leader nel settore, si rende disponibile per consulenze.
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Vorrei sapere se una convenzione stipulata nel 2009 con affidamento diretto (senza tacito rinnovo), e scadente nel 2017 con Enel/Sole debba essere considerata automaticamente revocata entro il 31.12.2013. Nell’ipotesi contraria come è possibile deliberare la relazione prevista dal comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179 in quanto l’affidamento non risulta legittimo.
Grazie dell’attenzione
In questo periodo il panorama normativo è piuttosto controverso e pieno di colpi di scena che ribaltano ogni interpretazione normativa. Come si può desumere dalla Delibera della Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture, molte delle gestioni attualmente in essere, pur essendo affidamenti diretti, non risultano assentite alla data del 1° ottobre 2003 bensì successivamente (molti sono databili al biennio 2009-2011) e come tali non possono essere ascritti alle fattispecie di cui al comma 15 dell’art. 34 del D.L. 179/2012.
L’ufficio tecnico del mio comune ha affidato, nel maggio del 2012, la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ad impresa con un affidamento diretto per tre anni.
Questo caso rientra nella legge 221/2012.
grazie