Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Rilevante appare obbligo a carico del datore di lavoro, introdotto al comma 2 dell’art. 80 (“Obblighi del datore di lavoro”), di valutare i rischi di natura elettrica tenendo in considerazione tre aspetti fondamentali:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Dal punto di vista sanzionatorio, il primo comma dell’art. 80 non è punito. E’ però prevista la pena dell’arresto da tre a sei mesi, o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per la mancata valutazione del rischio elettrico; tale valutazione è evidentemente necessaria per individuare le misure di sicurezza richiamate al comma 3 dell’art. 80, anch’esso punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.